AGENTI DI COMMERCIO
    ABOLITO IL RUOLO, MA PERMANGONO I REQUISITI/b> RECEPIMENTO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN (SERVIZI NEL MERCATO INTERNO EUROPEO). NON È STATA ABOLITA LA LEGGE 204/85 ED È STATA CONFERMATA LA NECESSITÀ DI POSSEDERE PARTICOLARI REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO.
Il recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva Bolkestein, quella relativa ai servizi del Mercato Interno Europeo, non ha abrogato la Legge 204/85, che disciplina l’accesso all’attività di agente e rappresentante di commercio.

E’ questa una grande vittoria per F.N.A.A.R.C. e ConfCommercio, che si sono duramente battuti affinché fossero mantenuti requisiti di moralità e professionalità per l’avvio della nostra professione.

Esprimiamo un particolare ringraziamento alla ConfCommercio, ed in particolare al Vice Segretario Costante Persiani, che ha puntualmente seguito l’iter legislativo del recepimento, ed è stato parte attiva per ottenere il mantenimento dei requisiti per l’avvio della professione di agente di commercio.

Vediamo nel merito quanto è avvenuto e come cambia la disciplina.

L’articolo 74 del Decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo scorso (che a breve verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), ha abolito il Ruolo degli agenti, vale a dire quel sito meramente virtuale nel quale si scrivevano i nomi degli agenti e rappresentanti di commercio.

Quello che conta è che non è stato abolito l’articolo 5 della Legge 204/85, che prevede requisiti di moralità e professionalità per accedere all’esercizio dell’attività di agente di commercio. E quindi, ora come in precedenza, è previsto che l’avvio dell’attività di agente e rappresentante di commercio sia subordinato al possesso dei seguenti requisiti professionali, indicati dalla Legge 204:
1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni;

2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l´attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;

3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere verificato dalla Camera di Commercio territorialmente competente. In assenza dei requisiti sopra indicati la Camera di Commercio non procede alla iscrizione del richiedente.

Per quanto riguarda i requisiti di moralità, è stato mantenuto il requisito che prevede di:

“non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l´Amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, l´economia pubblica, l´industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione”.

Fra i requisiti ostativi all’avvio dell’attività di agente di commercio (previsti al punto c) dell’articolo 5 della Legge 204/85), è stato abolito il requisito del fallimento, così come sono stati aboliti dal medesimo articolo 5 i requisiti della cittadinanza, del godimento dell’esercizio dei diritti civili e di scolarità, in precedenza previsti nei punti a), b) e d) della Legge 204/85.

Le Camere di Commercio in applicazione del recepimento della Direttiva Bolkestein, dovranno controllare l’esistenza dei predetti requisiti da parte di quanti intendono avviare l’attività di agente e rappresentante di commercio, anche perché non è stato nemmeno abrogato l’articolo 18 della Legge 204/85, che prevede sanzioni per quanti (case mandanti ed agenti di commercio) pongano in essere un rapporto di agenzia senza che l’agente sia in possesso dei requisiti morali e professionali sopra indicati.

Provvederemo a ritornare sull’argomento non appena il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Bolkestein sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Data: 26/03/2010
Fonte: UFFICIO STAMPA
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