Con il Decreto n. 122 del 7 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico è intervenuto in merito alla disciplina dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa che è divenuta operativa sabato 9 settembre.
In particolare il Ministero ha:
• fornito i requisiti che devono possedere gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto;
• definito le caratteristiche dei buoni pasto nonché il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
REQUISITI
Le attività presso le quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto sono:
- gli esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande (es. bar e ristoranti);
- le attività di mensa aziendale e interaziendale;
gli esercizi autorizzati alla vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (es. supermercati, negozi alimentari, mercati e mercatini, spacci aziendali)
i locali di produzione dei prodotti alimentari previa iscrizione all’Albo delle imprese artigiane (es. rosticcerie e gastronomie artigianali)
le attività di vendita al dettaglio e per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola
le attività di Agriturismo;
le attività di Ittiturismo;
i locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale in cui si effettui la vendita al dettaglio di prodotti alimentari.
CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO
Così come previsto nella vecchia disciplina dei buoni pasto il Decreto n. 122/2017 conferma che i buoni pasto:
consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto (ossia il valore della prestazione indicato sul buono, Iva inclusa)
permettono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
Il Decreto n. 122/2017 conferma che i buoni pasto possono essere utilizzati:
dai lavoratori subordinati, sia full-time che part-time, nonché dai collaboratori con contratto diverso dalla subordinazione.
In merito ai lavoratori subordinati, la nuova disciplina dei buoni pasto conferma che possono fruire dei buoni anche i dipendenti il cui normale orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto (Risoluzione Ag. Entrate n. 118/2006). I buoni possano essere fruiti anche dai lavoratori part-time che esercitano la loro prestazione lavorativa solo per mezza giornata.
In relazione alla loro fruizione, i buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare, esclusivamente per l’intero valore facciale, utilizzabili anche in giornate non lavorative, cumulabili nel limite di 8 giornalieri.