L’accordo 30 marzo 2015 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, prevede con la retribuzione di novembre 2017 l’erogazione dell’Elemento Economico di Garanzia (E.E.G).

L’E.E.G. compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31/10/2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, nei seguenti importi:

 

Quadri, I e II livello

III e IV livello

V e VI livello

Op. Vendita

I categoria

Op. Vendita

II categoria

Aziende fino a 10 dipendenti

95 euro

80 euro

65 euro

76 euro

63 euro

Aziende a partire da 11 dipendenti

105 euro

90 euro

75 euro

85 euro

71 euro

L’importo spettante:

  • sarà calcolato in proporzione all’effettiva prestazione lavorativa svolta nel periodo 01/01/2015 al 31/10/2017, dove le frazioni di anno saranno computate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.

  • per i lavoratori a tempo parziale sarà calcolato in proporzione all’orario svolto (sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal CCNL Terziario);

  • non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il TFR;

  • è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Terziario, che venga corrisposto, indipendentemente dalla data di concessione, successivamente all’01/01/2015.

Nel caso di riconoscimento di superminimi individuali corrisposti mensilmente ai lavoratori, gli stessi devono essere assorbiti considerando la sommatoria di tutte le 34 mensilità (01/01/2015 – 31/10/2017) relative al periodo di copertura effettivamente lavorato.

Pertanto, considerato che l’EEG è assorbito fino a concorrenza, può accadere che superminimi individuali assorbibili superino l’importo dell’elemento economico previsto dal CCNL. In tal caso l’EEG non viene corrisposto perché assorbito totalmente dai predetti elementi economici.

Per ulteriori informazioni, gli uffici paghe delle sedi Confcommercio sono a disposizione.