Da martedì 30 marzo e fino al 28 maggio sarà possibile presentare le domande per ottenere il contributo a fondo perduto attraverso:
– un software di compilazione di mercato; il file contenente l’istanza deve essere inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel /Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi;
– un’apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Contributo a fondo perduto”.
Sul portale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili il modello per la presentazione dell’istanza e le relative istruzioni di compilazione.
BENEFICIARI
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.
Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021.
REQUISITI
Il contributo spetta alla duplice condizione che:
1- il soggetto abbia conseguito ricavi (art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) ovvero compensi (art. 54, comma 1 del TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23 marzo 20211;
2- l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 20192.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di questo requisito.
FASCE DI CONTRIBUTO
Le fasce di contributo sono cinque, con percentuali che vanno dal 60 al 20%, in base alla dimensione dei ricavi 2019:
- 60% per le imprese fino a 100mila euro
- 50% tra 100mila e 400mila euro
- 40% tra 400mila e 1 milione
- 30% tra 1 e 5 milioni
- 20% tra 5 e 10 milioni.
Nel dettaglio, alla differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019, si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi.
L’importo del contributo non potrà essere superiore a 150.000 euro né inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per quelle giuridiche.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
A scelta del beneficiario – che deve essere espressa nell’istanza – l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:
– mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica), indicato nell’istanza;
– mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24. Tale credito sarà fruibile solo a seguito delle attività di controllo e quindi successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e
Corrispettivi”.
PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA
Le sedi di Confcommercio sono a disposizione e può essere inviata mail a: fisco@confcommerciomodena.it