Qui di seguito l’elenco delle attività che possono rimanere aperte e di quelle che devono essere sospese fino a 25 marzo compreso, a seguito del Dpcm dell’11 marzo

ATTIVITA’ CHE POSSONO RIMANERE APERTE:

  1. Ipermercati (codice ATECO 47.11.10), Supermercati (codice ATECO 47.11.20), Discount di alimentari (codice ATECO 47.11.30), Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari (codice ATECO 47.11.40)

Anche all’interno di tali attività, NON sono consentite:

  • l’apertura del reparto gastronomia-rosticceria

  • l’apertura dei reparti di vendita non rientranti nei sottoelencate tipologie individuate dall’allegato 1 del DPCM 1 marzo (es. scarpe, abbigliamento, giocattoli, piante, cartoleria ecc)

  1. Commercio al dettaglio di:

  • prodotti surgelati

  • prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) (quali tabaccherie, macellerie, pescherie, salumerie, ortofrutta, negozi di vendita di pane, torte, dolciumi, confetteria, di caffè torrefatto e in cialde, di latticini e prodotti lattiero-caseari, di prodotti macrobiotici e dietetici)

  • computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati

  • carburante per autotrazione in esercizi specializzati (distributori di carburante)

  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4: esercizi specializzati in commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia, di apparecchiature audio e video); sono inclusi gli esercizi monomarca di operatori telefonici

  • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

  • articoli igienico-sanitari

  • articoli per l’illuminazione

  • giornali, riviste e periodici (edicole)

  • farmacie

  • esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (parafarmacie)

  • articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati (sanitarie)

  • profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale,

  • saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

  • piccoli animali domestici

  • materiale per ottica e fotografia

  • combustibile per uso domestico e per riscaldamento

3) Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

4) Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

5) Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

6) Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Nell’esercizio di tutte le attività economiche deve sempre essere garantita la distanza di sicurezza di almeno un metro

RESTANO APERTE inoltre:

ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA (codice ATECO 96) FINO AL 25 MARZO

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

  • Attività delle lavanderie e tintorie, anche industriali

  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

ATTIVITA’ CHE SONO SOSPESE senza distinzione di giorno della settimana o orario FINO AL 25 MARZO:

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (ricomprese nel codice ATECO 56):

  • Ristorazione con somministrazione (attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere e attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina)

  • Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

  • Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (preparazione di pasti da portar via – take-away- attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, gastronomie, pizzerie a taglio, kebab, eccetera che non dispongono di posti a sedere)

  • Gelaterie e pasticcerie

  • Gelaterie e pasticcerie ambulanti

  • Ristorazione ambulante

  • Ristorazione su treni e navi

  • Catering per eventi, banqueting

  • Bar e altri esercizi simili senza cucina

E’ SEMPRE CONSENTITA LA CONSEGNA A DOMICILIO prenotata telefonicamente, per web, ecc. nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di confezionamento e trasporto.

NON E’ SOSPESA L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE di alimenti e bevande EFFETTUATA:

  • nelle mense e catering continuativo su base contrattuale. Il vigente regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande prevede che le mense “interaziendali”, destinata esclusivamente a svolgere l’attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti e di coloro che si trovano per motivi di lavoro presso le imprese convenzionate devono essere dotate di cartelli o altre indicazioni che le qualifichino come attività non aperta al pubblico ….. Il gestore della mensa interaziendale può somministrare alimenti o bevande soltanto ad utenti in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate.

  • nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale

  • all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri

  • negli ospedali

SONO SOSPESE inoltre:

  • acconciatore (parrucchieri, barbieri, fabbricazione di parrucche)

  • estetista, manicure e pedicure, solarium, centri benessere

  • attività di tatuaggio e piercing

  • palestre, centri fitness

  • agenzie matrimoniali e d’incontro (sono escluse le agenzie di collocamento e fornitura del personale)

  • organizzazione di feste e cerimonie

  • servizi di cura degli animali da compagnia quali presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia, attività dei canili, attività dei dog-sitter, servizi degli accalappiacani (sono escluse l’attività di veterinario ed i servizi veterinari)

  • servizi di lustrascarpe, parcheggiatori, bagnini, servizi domestici svolti da lavoratori autonomi, attività di sgombero di cantine, solai e garage

  • gestione di macchine a moneta per servizi alla persona (cabine per fototessera, bilance pesapersone, macchine per misurare la pressione del sangue, armadietti a chiave funzionanti a moneta)

La consegna a domicilio è consentita per tutti i prodotti alimentari e non.

COMMERCIO ALL’INGROSSO: non sono previste sospensioni, per cui questa attività può essere esercitata normalmente.

I MERCATI sono chiusi fino al 3 aprile. Rimangono aperti gli ambulanti che all’interno del mercato vendono prodotti alimentari.

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA SONO SOSPESE DAL LUNEDI’ ALLA DOMENICA FATTA ECCEZIONE PER LE ATTIVITA’ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ DI CUI AGLI ELENCHI PREVISTI DAL DPCM 11 MARZO ALLEGATI 1 E 2 SOPRA RIPORTATI

NUOVA ORDINANZA REGIONALE (CLICCA QUI PER IL TESTO COMPLETO) DISPONE ULTERIORI PRECISAZIONI, DI SEGUITO RIPORTATE, CHE ENTRANO IN VIGORE LUNEDI’ 15 MARZO

 *Supermercati, nel week end consentiti solo spazi per alimentari, farmacie e parafarmacie
Le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. L’ordinanza precisa in tali strutture deve essere consentito l’accesso solo agli spazi dedicati alla vendita dei prodotti riferiti alle attività autorizzate. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.
 
 *Take-away: consumo e asporto no, sì solo alle consegne a domicilio
Sospese tutte le attività che prevedono la somministrazione e il consumo sul posto di alimenti e quelle che prevedono l’asporto, compresi i take-away, cioè gli esercizi che preparano pasti da portare via, come ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio. Per tutte queste attività resta consentito solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione, per chi organizza l’attività di consegna a domicilio – che sia lo stesso esercente o una piattaforma –, del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.
 
*Fermi tutti i mercati eccetto la vendita di prodotti alimentari
Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro.
 
*Alberghi, ristorazione consentita solo per i clienti che soggiornano
Restano consentite le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive come alberghi, residenze alberghiere, agriturismi e solo per i clienti che vi soggiornano. 
 
*Esercizi commerciali polifunzionali: stop bar e ristorazione
Nel caso di esercizi nei quali vi sia contemporaneamente somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali consentite come rivendita di tabacchi, di giornali o riviste, di beni alimentari, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa. Questo anche negli esercizi polifunzionali.
 
*Sanità privata, sospese attività programmabili e le non urgenze
Anche nel sistema sanitario privato, così come avviene in quello pubblico, è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti.
 
*Idraulici e meccanici auto: attività consentita
Possono proseguire anche le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi).
 
*Pubbliche amministrazioni, bar/ristorazione interna per dipendenti presenti
Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, possono disporre l’apertura degli esercizi di bar o ristorazione presenti all’interno per consentire ai dipendenti e agli operatori che svolgono attività indifferibili di poter usufruire del servizio durante i turni di lavoro.

PER OGNI DUBBIO SCRIVI ALLA MAIL: CORONAVIRUS@CONFCOMMERCIOMODENA.IT