Si avvicina la scadenza (vedi al punto 4) per presentare la domanda per la concessione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Il beneficio, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, (50 per cento del valore degli investimenti effettuati) riguarda gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati o da effettuare per l’anno 2021 dal 1° gennaio. Si illustrano, di seguito, le principali disposizioni:
- Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione in parola, concessa in regime de minimis, le imprese o lavoratori autonomi, nonché gli enti non commerciali. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 50 per cento del valore degli investimenti effettuati (salvo quanto specificato al punto 3).
- Investimenti ammissibili
Gli investimenti ammessi al credito d’imposta sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d’imposta devono essere effettuati su emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione e su giornali iscritti presso il competente Tribunale o presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione.
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo. Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta, le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
3. Limiti e condizioni dell’agevolazione concedibile
L’agevolazione è concessa nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire .
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante . Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo la realizzazione dell’investimento. Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
- Procedura di accesso all’agevolazione
Per accedere al credito d’imposta, per l’anno in corso i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo, devono presentare un’apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La comunicazione, inoltre, deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell’impresa, dell’ente non commerciale o dal lavoratore autonomo e deve contenere:
- gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, ivi compreso il codice fiscale;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare entro il 31/12;
- l’ammontare del credito di imposta richiesto.
Entro il 30 aprile di ciascun anno, il menzionato Dipartimento forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta, con l’indicazione dell’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento, e dispone, con successivo provvedimento, l’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
L’effettività delle spese sostenute dovrà risultare oltre che dalle fatture anche da un apposita attestazione rilasciata da commercialisti abilitati o revisori dei conti.
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2021 dovrà poi essere presentata, obbligatoriamente, dal 1° al 31 gennaio dell’anno 2022.
- Controlli e cause di revoca
Le verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla legge per beneficiare dell’agevolazione sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.