Il decreto Aiuti-Quater ha esteso anche al mese di dicembre 2022 i crediti d’imposta energia (30%) e gas (40%) riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022, disponendo la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al 3° e 4° trimestre 2022 e indicando il 16 marzo 2023 quale termine per la comunicazione all’Agenzia Entrate per i crediti relativi al terzo trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.
CREDITO D’IMPOSTA PER FORNITURA DI ENERGIA
In particolare, per l’energia viene riconosciuto un credito d’imposta – era il 15% per il secondo e terzo trimestre ed è stato elevato al 30% per il quarto trimestre – per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica cosiddette “energivore”, ma con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.
Il credito è relativo alla spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel periodo oggetto del credito d’imposta, e qualora il “prezzo di riferimento” della stessa (calcolato come media, riferita al trimestre/periodo 2022 considerato, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre o periodo del 2019.
CREDITO DI IMPOSTA PER FORNITURA DI GAS
Viene riconosciuto anche un credito d’imposta sul gas a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas cosiddette “gasivore”. In particolare, il credito d’imposta era pari al 25% nel secondo e terzo trimestre ed è stato elevato al 40% nei restanti mesi dell’anno e si riferisce spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel trimestre/periodo – per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici – e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” (calcolato come media, riferita al trimestre/periodo considerato, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre/periodo del 2019.
COME FRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA LO STESSO
Ai fini della fruizione dei predetti contributi straordinari, la norma prevede che, ove l’impresa destinataria del contributo, nel trimestre/periodo 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel medesimo trimestre/periodo dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il trimestre/periodo dell’anno 2022.
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COME FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA NEL CASO IN CUI IL FORNITORE NON SIA LO STESSO
Nel caso in cui, nel trimestre/periodo del 2019 al quale si riferisce il credito d’imposta del 2022, non fosse presente un fornitore o non sia il medesimo di quello attuale, Confcommercio mette a disposizione dei propri Associati un pool di specialisti per il calcolo del credito d’imposta.
Per ogni informazione rivolgiti alle sedi di Confcommercio oppure compila il form che segue: