Tra le novità che stanno per essere introdotte con la nuova legge di bilancio 2017, entro la fine di questo mese, c’è anche la facoltà di cumulo, senza oneri, degli spezzoni contributivi non coincidenti versati in gestioni pensionistiche diverse.

Complice una sempre maggiore precarietà del mercato del lavoro molti assicurati si ritrovano contributi sparsi tra diverse gestioni previdenziali, non tutti sufficienti per ottenere un trattamento pensionistico autonomo.
Questi versamenti, però, messi insieme e se recuperati, possono costituire anni di contribuzione in più, utili a raggiungere prima la prestazione ma anche per aumentarla.
Sono certamente una risorsa e debbono confluire in una pensione considerato che non è prevista la restituzione degli stessi da parte degli Istituti previdenziali.
Vediamo quali sono le attuali forme previste, già in vigore e quelle da modificare.
La ricongiunzione
Attualmente per recuperare gli anni di contribuzione previdenziale versati in più gestioni, c’è la possibilità di ricongiungerli in una sola gestione andando in pensione con le regole e il trattamento economico applicati dalla gestione in cui viene fatto confluire tutto.

Questa operazione tuttavia comporta oneri abbastanza elevati (fino a 30-40 mila euro) per il lavoratore, sulla base di età, reddito e contributi “da spostare”.

Su questo fronte il Governo punta a rendere la ricongiunzione gratuita, sia per i trattamenti di vecchiaia che per  quello anticipato. Si tratterebbe di un’opzione simile in parte al cumulo e alla totalizzazione già ora esistenti.

Dovrebbe essere consentito, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto.

La totalizzazione
Per collocarsi prima in pensione senza costi si può utilizzare, al posto della ricongiunzione, la totalizzazione alla quale possono accedere i dipendenti, gli  autonomi (artigiani, commercianti, coldiretti, coloni mezzadri e parasubordinati) e i liberi professionisti.

Con la totalizzazione si ottengono: la pensione di vecchiaia con 20 anni di contribuzione, di anzianità con 40 anni di contribuzione, di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti.

A differenza della ricongiunzione la totalizzazione è gratuita ma il calcolo della pensione è meno vantaggioso in quanto effettuato interamente col metodo contributivo qualora con la contribuzione versata nelle singole gestioni non si raggiunga il diritto autonomo: le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse.

Il lavoratore non già titolare di pensione può chiedere la totalizzazione dal compimento del 65esimo anno se ha almeno 20 anni di contribuzione complessiva, oppure a qualsiasi età se ha maturato almeno 40 anni (età maggiorata dall’incremento dell’aspettativa di vita che per il 2016 è pari a 7 mesi più l’attesa di 18 mesi per la “Finestra” di accesso).

Il nuovo cumulo
Per ottenere un’unica pensione, già la legge di stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) per rendere meno gravosi i requisiti di accesso alla pensione dopo la riforma “Monti-Fornero” ha previsto, accanto agli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione onerosa, una nuova possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi accreditati in diverse gestioni previdenziali.

Le gestioni interessate
Il nuovo meccanismo di cumulo contributivo (riveduto e corretto dalla legge di bilancio 2017), vale per tutti coloro che siano stati iscritti a due o più fra le seguenti gestioni previdenziali:
  1. fondo pensioni lavoratori dipendenti (a cui è iscritta la generalità dei lavoratori dipendenti privati);
  2. gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);
  3. gestione separata Inps;
  4. regimi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (ad esempio Inpgi, ex Enpals, fondo volo, soppressi fondi speciali elettrici, telefonici, autoferrotranvieri);
  5. regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria (ad esempio ex Inpdap, ex Ipost). Gli iscritti alle Casse dei liberi professionisti. (si veda tabella);
  6. la Camera ha previsto anche l’inclusione degli iscritti alle Casse dei liberi professionisti.
Le condizioni e i requisiti
La facoltà di cumulare riguarda tutti i periodi assicurativi non coincidenti. Non si può per esempio chiedere il cumulo di un solo anno dei cinque che sono stati accreditati all’ex Enpals (l’ente dei lavoratori dello spettacolo), a patto che non siano coincidenti (se per l’anno 1990 risultano versati contributi in più gestioni, il cumulo ne tiene conto solo una volta; tale anno, cioè, non avrà valore doppio).
Sono due le modifiche previste dalla legge di bilancio 2017, in vigore a partire dal 1 gennaio prossimo:
  1. L’abrogazione della condizione di mancanza del requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
  2. La possibilità di utilizzare il cumulo anche in caso di pensione anticipata (e nono solo quella di vecchiaia, come previsto attualmente), al raggiungimento dei previsti requisiti (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne per il 2016, 2017 e 2018, successivamente da adeguare agli incrementi della speranza di vita).
In altre parole, la facoltà del nuovo cumulo può essere esercitata per conseguire:
  • La pensione di vecchiaia
  • La pensione di inabilità
  • La pensione anticipata
  • La pensione ai superstiti
La misura e il pagamento della pensione
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento “pro quota” in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo (retributivo e/o contributivo) previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni o redditi di riferimento.

La pensione è “unica” (cioè pagata in un solo assegno) quale somma di tanti spezzoni di pensione e l’erogazione della stessa spetta solo all’Inps, preposto al pagamento.

La domanda
La nuova facoltà di cumulo è esercitabile su richiesta del lavoratore interessato (o del superstite) da presentare alla gestione previdenziale a cui da ultimo il lavoratore è o è stato iscritto.

È importante data la complessa applicazione normativa, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più Enasco presenti sull’intero territorio nazionale che, gratuitamente, sono in grado di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.
Articolo a cura di Gianni Tel, 50&Più