In attesa del testo “blindato” del decreto legge “Cura Italia”, viste le numerose richieste di informazione pervenute, si sintetizzano, qui di seguito, le principali misure previste: sarà nostra cura inviare, con successive circolari anche settoriali, il quadro dettagliato e definitivo degli strumenti disponibili per le imprese Associate. Per rimanere aggiornati seguici sulla pagina Facebook di Confcommercio Modena.
MISURE SUI PAGAMENTI
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI INAIL
A) Sono sospesi fino al 30 aprile 2020:
A1) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta;
A2) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
B) Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ad esclusione della dichiarazione dei redditi precompilata 2020 prorogata al 31 marzo. I versamenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Gli interventi vengono modulati in funzione della dimensione delle imprese per classi di fatturato.
RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI
Per le imprese con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI
Le Associazioni Dilettantistiche Sportive possono fruire di una sospensione, fino al 31 maggio 2020, per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi.
MISURE IN MATERIA DI CREDITI D’IMPOSTA
CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
I soggetti esercenti attività d’impresa o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (AMMESSI I PUBBLICI ESERCIZI)
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al solo mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta é applicabile alle sole attività che sono state sospese sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.
MISURE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI E INDENNITA’
NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO
I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo massimo di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 ed entro il 31 agosto 2020 e, in ogni caso, la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il trattamento d’integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore ed in ogni caso entro i massimali previsti e, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Con riferimento ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 esclusivamente ai dipendenti già in forza e può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. I trattamenti sono concessi con decreto della Regione, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. Le domande dei datori di lavoro sono presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER IMPRESE CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO
I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, per i quali è in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO)
Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito.
SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI
Dall’entrata in vigore del decreto, è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per 60 giorni e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020:
– per i datori di lavoro con più di quindici dipendenti che intendano avviare procedure di riduzione del personale;
– per tutti i datori di lavoro che intendano licenziare per giustificato motivo oggettivo.
INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI/CO.CO.CO.
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro.
INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
MISURE IN MATERIA DI LAVORO
CONGEDO STRAORDINARIO
Viene previsto un congedo straordinario della durata di 15 giorni, fruibile per un periodo continuativo o frazionato, così declinato per i seguenti casi:
– genitori lavoratori dipendenti con figli di età non superiore ai 12 anni: indennità pari al 50% della retribuzione e copertura da contribuzione figurativa del periodo;
– genitori lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni: divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
– genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: riconoscimento, per ciascuna giornata indennizzabile, di un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità;
– genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS: riconoscimento, per ciascuna giornata indennizzabile, di un’indennità pari al 50 % della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
In alternativa ai 15 giorni di congedo straordinario, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo 2020. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992
Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il 2° grado, ovvero entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire oltre i 3 giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa di ulteriori complessive 12 giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
LAVORO AGILE
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.
SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI DATORI DI LAVORO DOMESTICO
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Tale premio sarà riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.Il datore di lavoro potrà recuperare le somme erogate a tale titolo attraverso l’istituto della compensazione.
PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE
SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO E DI ALTRI AFFIDAMENTI
Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale delle micro piccole e medie imprese, su richiesta, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Sono inoltre previste misure di tutela, sempre su richiesta, per le aperture di credito a revoca (fidi) e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, che non potranno essere revocati fino al 30 settembre 2020 e per i prestiti NON rateali la cui scadenza viene prorogata fino al 30 settembre 2020.
FONDO DI GARANZIA PMI
Viene stanziato oltre un miliardo di euro per potenziare il Fondo di Garanzia destinato alle micro, piccole e medie imprese. Per un periodo di nove mesi, sono previste deroghe alle norme che regolano l’erogazione delle garanzie per le banche e istituti finanziari, ciò per agevolare l’ottenimento di nuova finanza e la rinegoziazione di quella esistente. Inoltre sono ammissibili alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza valutazione, nuovi finanziamenti della durata di 18 mesi di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività é stata danneggiata dall’emergenza Coronavirus.
SOSPENSIONE DEI MUTUI PRIMI CASA
Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, la possibilità di sospendere i mutui ipotecari prima casa, fino ad un massimo di 18 mesi, è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertificano di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda ed il 21 febbraio, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
CESSIONE DI CREDITI PECUNIARI
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti di cui sopra possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
MISURE IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE
CONTRATTI DI SOGGIORNO – RIMBORSI A MEZZO VOUCHER
Qualora un cliente annulli la prenotazione di un soggiorno invocando l’impossibilità sopravvenuta determinata dall’epidemia Covid-19 e dai provvedimenti alla stessa correlati, la struttura ricettiva ha facoltà di procedere, in luogo del rimborso del corrispettivo versato, all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
OSPITALITÀ DELLE PERSONE IN SORVEGLIANZA SANITARIA
Il decreto disciplina l’eventuale requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.
MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA
DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI
Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020.