Ecco, di seguito, le principali novità introdotte dal Decreto Ristori.
contributo a fondo perduto (articolo 1)
Le imprese dei settori elencati nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto-legge riceveranno un contributo a fondo perduto, a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
I coefficienti previsti dal decreto Ristori sono pari al 400, 200 o 150%. Molto in sintesi:
- discoteche e sale da ballo: 400%;
- attività sportive, culturali, ristorazione, organizzazione convegni: 200%;
- bar, alberghi e ospitalità turistica: 150%.
Si rammenta che il contributo previsto dal decreto-legge “rilancio”, è stato calcolato applicando una percentuale (variabile tra il 10% e il 20%, in relazione all’ammontare di ricavi e compensi dell’anno 2019) alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Il decreto dettaglia, nell’allegato 1, quale percentuale si applica ai diversi codici Ateco. In tutti i casi, per fare il calcolo bisogna basarsi sulla perdita di fatturato di aprile, e sul totale dei ricavi 2019:
- imprese con fatturato 2019 fino a 400mila euro: prima calcolano il 20% della perdita di fatturato di aprile 2020 e poi, applicano la percentuale prevista dal decreto ristori per la propria categoria;
- imprese con fatturato 2019 fra 400mila e 1 milione di euro: prima calcolano il 15% della perdita di fatturato di aprile, poi applicano il coefficiente previsto dal decreto ristori;
- imprese con fatturato 2019 fra 1 e 5 milioni di euro: prima calcolano il 10% della perdita di fatturato, poi applicano il coefficiente del decreto ristori;
- imprese con fatturato sopra i 5 milioni di euro: l’indennizzo è sempre pari al 10% della perdita di fatturato di aprile 2020.
Il contributo spetta anche in assenza di tale di requisito ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge “rilancio”, il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Per i soggetti che non hanno a suo tempo presentato l’istanza, il contributo a fondo perduto è riconosciuto previa presentazione di apposita richiesta esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
L’importo del nuovo contributo non può essere superiore a euro 150.000.000.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione attuativa.
La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
buoni vacanza (articolo 5)
Il periodo di utilizzabilità dei buoni vacanze, inizialmente previsto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, viene esteso al 30 giugno 2021.
La richiesta di accesso all’agevolazione da parte dei nuclei familiari deve però essere effettuata entro il 31 dicembre 2020, mediante l’applicazione per dispositivi mobili IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A.
credito d’imposta sugli affitti (articolo 8)
L’articolo 8 del decreto-legge prevede che il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto decreto “rilancio”) spetta, altresì, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
In attesa delle istruzioni operative che saranno diramate al riguardo dall’Agenzia delle Entrate, rammentiamo che l’articolo 77 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto decreto “agosto”), come modificato dalla legge n. 126 del 2020, ha stabilito che per le strutture turistico ricettive e gli stabilimenti termali “il credito d’imposta spetta fino al 31 dicembre 2020” (cfr. nostra circolare n. 377 del 2020).
cancellazione della seconda rata IMU (articolo 9)
Per l’anno 2020, viene cancellata la seconda rata dell’imposta municipale propria per le imprese dei settori elencati nella tabella di cui all’Allegato 1 del decreto-legge.
Oltre alle strutture turistico ricettive e agli stabilimenti termali, già esentati dal pagamento della seconda rata ai sensi dell’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cfr. nostra circolare n. 377 del 2020), sono ora ricomprese altre attività tra cui ristoranti, gelaterie, bar, eccetera.
L’esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per gli immobili in cui si esercitano le già menzionate attività (e per le relative pertinenze) è applicabile a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
La disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
integrazione salariale (articolo 12)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale (assegno ordinario o cassa integrazione in deroga) per una durata massima di sei settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
blocco dei licenziamenti (articolo 12)
Fino al 31 gennaio 2021 è precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24, legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Fino alla stessa data è preclusa al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
sgravio contributivo (articolo 12)
Ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra riportati è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico previsto all’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cfr. nostre circolari n. 331 e n. 333 del 2020), per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021.
I datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale sopra indicati.
indennità per i lavoratori non occupati (articolo 12)
È prorogata l’erogazione dell’indennità una tantum di 1.000 euro ai beneficiari individuati dall’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cfr. nostre circolari n. 331 e n. 333 del 2020) ed è prevista l’erogazione della medesima indennità alle altre categorie di lavoratori già destinatari di misure di sostegno.
sospensione del versamento dei contributi (articolo 13)
Per i datori di lavoro operanti in alcuni settori, inclusi quello alberghiero e termale, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
I dati identificativi delle imprese beneficiare della misura verranno comunicati a INPS e INAIL dall’Agenzia delle entrate.