La Finanziaria 2016 ha introdotto una detrazione IRPEF pari al 50% dell’IVA sul costo di acquisto di unità immobiliari residenziali di classe energetica A o B, cedute dall’impresa costruttrice e fruibile in 10 quote annuali di pari importo nell’ambito della dichiarazione dei redditi.

L’agevolazione, originariamente prevista fino al 31.12.2016, in sede di conversione del DL n. 244/2016, Decreto c.d. “Mille proroghe”, è stata prorogata fino al 31.12.2017.

Possono usufruire dell’agevolazione soltanto i soggetti passivi IRPEF. Ai fini della detrazione è necessario, quindi, che:

sia acquistato, direttamente dall’impresa costruttrice, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, un immobile nuovo. Si intende tale quello venduto dall’impresa costruttrice senza che sia intervenuto un acquisto intermedio. La detrazione spetta, anche, per l’acquisto di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente aveva precedentemente concesso in locazione (Circolare 08.04.2016, n. 12, punto 7.1). La detrazione non spetta nel caso in cui l’immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita;

l’immobile sia a destinazione residenziale e di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili cosiddetti di lusso.

La stessa Agenzia, con la Circolare n. 20/E del 18/05/2016, ha chiarito che l’agevolazione si estende anche alle pertinenze acquistate congiuntamente con l’abitazione, a condizione che nell’atto sia data “evidenza del vincolo pertinenziale”. Come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 20/E, l’agevolazione spetta anche per l’acquisto effettuato da un’impresa di ripristino o cosiddetta ristrutturatrice, che ha eseguito gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR n. 380 del 2001.

La detrazione, che può essere operata fino a concorrenza dell’IRPEF lorda, spetta anche se l’immobile è costruito da più di cinque anni, purché l’impresa abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imponibilità IVA, indipendentemente dalla data di fine lavori (Circolare 08.04.2016, n. 12, punto 7.1).

Nella citata Circolare n. 20/E l’Agenzia ha chiarito che per individuare la spesa agevolabile assume rilevanza il principio di cassa e pertanto è necessario che il pagamento dell’IVA sia avvenuto nell’anno 2016, o anche nell’anno 2017.

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