di Giulia Ballardini *
Dal 1° gennaio 2017 i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono obbligati ad avere in forza un disabile. Le medesime disposizioni si applicano, dal 1° gennaio 2017, anche ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione. Alla luce di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 68/1999 i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un numero di soggetti disabili (c.d. quota di riserva) variabile in funzione del numero di lavoratori validi e computabili che risultano in forza in azienda. In particolare, il numero delle assunzioni obbligatorie è stabilito nella seguente misura:
Con specifico riferimento alle aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, fino al 31 dicembre 2016 trova applicazione un particolare regime di favore in base al quale l’obbligo di assunzione del disabile insorge solo in caso di una nuova assunzione, intendendo per tale quella che risulta “aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio” e che, pertanto, realizza un effettivo incremento dell’organico aziendale. Pertanto, ad esempio, se un’azienda occupa 15 dipendenti, l’obbligo di assumere un disabile sorge soltanto al momento in cui si procede all’assunzione del 16° dipendente. Dal 1° gennaio 2017, a seguito delle modifiche apportate alla Legge n. 68/1999 dall’art. 3 del D.Lgs n. 151/2015, l’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori disabili non è più subordinata, all’effettuazione di una “nuova assunzione”.
Ne consegue, pertanto, che l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili sorgerà, per le predette categorie di datori di lavoro, in un momento anteriore rispetto alla precedente normativa. Tale obbligo, infatti, sorgerà contestualmente al raggiungimento del limite di 15 lavoratori. […]
LE SANZIONI PER IL MANCATO COLLOCAMENTO
La sanzione è comminata per ogni giorno di lavoro per il quale manca il rispetto dell’obbligo della presenza in azienda del disabile ed è pari a cinque volte il contributo esonerativo, ossia 30,64 euro per cinque, pari a 153,20 euro. Ovviamente la somma indicata varrà per ogni singola giornata. Ricordiamo ai datori di lavoro che rimane comunque che la sanzione è diffidabile se l’azienda:
• stipula un contratto di lavoro con il soggetto disabile;
• presenta la richiesta di assunzione agli uffici competenti per il collocamento obbligatorio.
* tratto da SEAC Express numero 1 – tutti i diritti riservati