È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Ministro della salute del 13 novembre 2020, con la quale sono stati individuati ulteriori territori a cui si applicano le maggiori restrizioni di cui agli articoli 2 e 3 del dpcm 3 novembre 2020 (cfr. nostre circolari n. 404, 409, 412 e 417 del 2020).

L’ordinanza produce effetti dal 15 novembre 2020, per un periodo di quindici giorni.

Territori in fascia di rischio arancione

Le misure di cui all’articolo 2 del dpcm 3 novembre 2020, previste per la fascia arancione, sono applicate oltre che nelle Regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria e Umbria, anche nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marche. In tali territori, pertanto, oltre alle misure previste per i territori in fascia gialla (articolo 1 del dpcm 3 novembre 2020), dovranno essere rispettate le seguenti misure:

  • gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori interessati sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

  • gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

  • i ristoranti delle strutture ricettive sono aperti per i clienti che vi alloggiano. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno della struttura ricettiva, il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dalla struttura), nei limiti di orario consentiti, con consumazione nella struttura ricettiva.

Le attività che restano aperte

  • Tutte le attività del commercio al dettaglio;
  • Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, es. sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno;
  • mercati all’aperto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
Attività zone arancioConsegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
Attività zone arancioAsporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
Attività zone arancioEsercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti

È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).

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