Varato il provvedimento, che contiene disposizioni applicabili a partire dal 6 dicembre e che saranno efficaci fino al 20 dicembre 2020.

Ecco le attività che restano aperte

  • Tutte le attività del commercio al dettaglio;
  • Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, es.sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno;
  • mercati all’aperto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
Attività zona giallaApertura al pubblico dalle ore 5.00 alle ore 18.00
Attività zona giallaConsumo al tavolo per max 4 persone, salvo che siano tutti conviventi
Attività zona giallaDopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
Attività zona giallaConsegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
Attività zona giallaAsporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
Attività zona giallaRistorazione senza limiti di orario negli alberghi e nelle strutture ricettive, per i soli clienti alloggiati
Attività zona giallaAttività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale
Attività zona giallaEsercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti

È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commercialil’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).

  1. Viene fortemente raccomandato di evitare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 4).
  2. Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali, con la precisazione, in ordine alla assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. ll).