Entrate in vigore il 4 gennaio le nuove disposizioni in materia di etichettatura di prodotti di abbigliamento e calzature. Le norme provvedono a riordinare l’apparato sanzionatorio per le violazioni delle normative di derivazione europea in materia di etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature, recependo le istanze di Confcommercio e Federmoda in materia di individuazione delle responsabilità del processo produttivo e commisurandone i diversi livelli di gradualità nell’applicazione delle sanzioni.
Ne consegue che, ai sensi delle richiamate normative, ai distributori finali o rivenditori (ivi compresi gli operatori su area pubblica) compete il solo obbligo di verificare la presenza di un’etichetta formalmente corretta/conforme, non essendo tenuti ad ulteriori obblighi di verifica documentale o in merito alla veridicità di quanto riportato in etichetta.
In particolare:
– per le calzature l’art. 3 (cfr. comma 2) stabilisce (salvo che il fatto costituisca reato) una sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro a carico del distributore che mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta. Lo stesso articolo dispone invece una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro a carico del distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature violando l’obbligo di informare correttamente il consumatore finale del significato della simbologia (relativa al materiale di composizione di tomaia, rivestimenti interni e suola) adottata sull’etichetta.
– per l’etichettatura dei prodotti tessili, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro a carico del distributore che mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile in cui manchi del tutto l’etichetta o il contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa. Nella medesima sanzione (da 700 euro a 3.500 euro) incorre il distributore che mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento, vale a dire soltanto nei casi in cui, operando alla stregua di un produttore, “immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l’etichetta o ne modifichi il contenuto“. E’ inoltre prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per i casi in cui il distributore metta a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» .
L’art. 6 del Decreto stabilisce infine che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, con l’eventuale collaborazione della Guardia di finanza, precisando che, ai fini del monitoraggio, gli organi di controllo sono tenuti a fornire allo stesso MISE le notizie relative all’accertamento delle violazioni. Tale accertamento è svolto dalle Camere di commercio territorialmente competenti, che sono altresì deputate all’irrogazione delle sanzioni, nonché dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. All’accertamento materiale delle violazioni provvedono inoltre gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.