Il Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2018 ha stabilito la proroga all’1 gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica esclusivamente per le cessioni di carburanti per motori ad uso autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione. Pertanto dal 1 luglio 2018 la fatturazione elettronica diventa obbligatoria per:

– le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori diversi da quelli sopra indicati;

– le prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito dei contratti di appalto con la Pubblica amministrazione.

Dal 1 luglio 2018 le spese per autotrazione sono deducibili e l’IVA ad esse riferita detraibile, solo se effettuate esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili quali: carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, assegni bancari e postali, vaglia, bonifici bancari. Resta inteso che soggetti passivi IVA che acquisteranno benzina e gasolio con pagamenti in contanti anche in caso di utilizzo della carta carburante, non potranno detrarsi l’iva e dedursi il costo ai fini fiscali.