La manovra finanziaria 2017 contiene diverse novità fiscali, tutte entrate in vigore dal 1° gennaio scorso. Tra queste, la proroga della detrazione dell’Irpef delle spese degli interventi di recupero edilizio
a cura di Alessandra De Feo
In questo articolo e in quelli successivi affronteremo gli aspetti trattati dalla “Finanziaria 2017” che si reputano essere di maggiore interesse per i nostri lettori, ma prima di entrare nel merito, bisogna dire che, dopo l’entrata in vigore della Legge 4 agosto 2016, n. 163, i contenuti delle Leggi di Bilancio e di Stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova Legge di Bilancio. È opportuno, peraltro, precisare che questa è riferita ad un periodo triennale e si articola in due sezioni. La prima svolge, in sostanza, le funzioni dell’ex disegno di Legge di Stabilità, e la seconda ricalca, invece, le funzioni del disegno di Legge di Bilancio.
La Legge dell’11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017 che, come detto, comprende la ex Legge di Stabilità, contiene le seguenti novità fiscali, entrate in vigore il 1° gennaio 2017: la proroga della detrazione Irpef del 50 e 65%; la riduzione del Canone Rai; il regime fiscale agevolato per i nuovi residenti; i premi produttività e welfare aziendale, la tassazione; il premio sulle nascite; il bonus nido; le rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni; il credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione; il bonus culturale e musicale a favore dei diciottenni; la soppressione dell’aumento dell’Iva 2017.
Proroga della detrazione Irpef del 50% e 65%
Anche per il 2017 è stata confermata e prorogata la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986), alle stesse condizioni previste per il 2016, tra cui il 50% della spesa, nei limiti massimi di € 96.000 per ciascun immobile. Viene invece rivista la detrazione per le spese sostenute per eseguire interventi sugli edifici ubicati nelle suddette zone, è prevista una detrazione del 50%, per un ammontare di spesa massima di € 96.000, da ripartire in cinque anni, in quote costanti (dal comma 1-bis dell’art. 16, del D.l. n. 63/2013). Per le spese sostenute dall’1/01/2017 al 31/12/2021, e con le procedure autorizzatorie iniziate dopo l’1/01/2017, in aggiunta a quanto previsto per le costruzioni abitative ed attività produttive situate in zone sismiche ad alta pericolosità (nelle zone 1 e 2), la Legge di Bilancio, ha introdotto al suddetto articolo 16 i commi da 1-ter a 1-sexies ed ha riconosciuto la detrazione anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3.
Nel nuovo comma 1-quater dell’art. 16 del citato D.L. n. 63/2013, è stato disposto un aumento della percentuale della detrazione riconosciuta, qualora dagli interventi si venga a determinare una riduzione del rischio sismico, comportando il passaggio ad una classe di rischio inferiore, per cui la detrazione è pari al 70%. In caso il passaggio sia di due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta dell’80%.
Qualora gli interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, la detrazione è aumentata al 75% (se si passa ad una classe di rischio inferiore) e all’85% (se si passa a due classi di rischio inferiore). Ciò è da calcolarsi su un ammontare massimo di € 96.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono il condominio. Il contribuente può optare anche per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, o ai soggetti privati con la possibilità di cedere successivamente tale credito. La Legge di Bilancio dispone che le nuove detrazioni per le misure antisismiche degli edifici (previste dai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies dell’art. 16 del D.L. n. 63) non sono cumulabili con le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità.
(Tratto da 50&Più, nr. 2 – Febbraio 2017, pag. 84 – Tutti i diritti riservati)