Inefficaci i preavvisi di modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di gas ed energia, anche qualora siano stati comunicati prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti-bis
Una nota congiunta del 13 ottobre da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha chiarito definitivamente l’ambito di applicazione della sospensione fino al 30 aprile 2023 delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, prevista dall’articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti-bis).
In particolare AGCM ed ARERA hanno stabilito che sono inefficaci i preavvisi di modifiche unilaterali dei contratti di fornitura, anche qualora siano stati comunicati prima dell’entrata in vigore del Decreto e sempre che le modifiche contrattuali non si siano perfezionate alla data del 9 agosto 2022.
Le modifiche unilaterali sono cosa diversa dalle evoluzioni automatiche delle condizioni economiche previste dai contratti siglati, come ad esempio la scadenza o riduzione di uno sconto, il passaggio da prezzo fisso a prezzo variabile o viceversa.
Il chiarimento congiunto di AGCM e ARERA è uno strumento di importanza capitale per imprese e famiglie di fronte al diffondersi di condotte commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore da parte di venditori di energia e gas, che in tal modo tentano di scaricare sulla clientela gli aumenti dei costi di acquisto di gas ed energia.