Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano a partire dal 6 novembre e saranno efficaci fino al 3 dicembre 2020 – sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del DPCM 24 ottobre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, e introduce nuove modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su aree del territorio nazionale a seconda che siano caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“scenario di tipo 3”) o di massima gravità (“scenario di tipo 4”) epidemiologica.
Su tutto il territorio nazionale, salvo le più stringenti restrizioni introdotte per i territori a maggior rischio, dalle ore 22.00 alle ore 5.00, gli spostamenti sono consentiti soltanto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.
Zona Gialla
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia di Trento, Sardegna, Veneto.
Le attività che restano aperte
- Tutte le attività del commercio al dettaglio;
- Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, es.sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno;
- I mercati all’aperto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi.
- Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
Apertura al pubblico dalle ore 5.00 alle ore 18.00 | |
Consumo al tavolo per max 4 persone, salvo che siano tutti conviventi | |
Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico | |
Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto | |
Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze | |
Ristorazione senza limiti di orario negli alberghi e nelle strutture ricettive, per i soli clienti alloggiati | |
Attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale | |
Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti |
È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commercialil’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).
- Viene fortemente raccomandato di evitare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 4).
- Vengono confermate le raccomandazioni per le attività professionali, con la precisazione, in ordine alla assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio, che resta fermo l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. ll).
Zona Arancione
Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.
È vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dai territori di cui all’ordinanza, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.
Le attività che restano aperte
- Tutte le attività del commercio al dettaglio;
- Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, es.sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno;
- I mercati all’aperto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi.
- Le attività dei servizi di ristorazione (es. bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto | |
Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze | |
Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti |
È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commercialil’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).
Zona Rossa
Calabria, Lombardia, Piemonte, Alto Adige (Provincia di Bolzano) e Valle D’Aosta.
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Le attività che restano aperte
- Tutte le attività del commercio al dettaglio sono sospese fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23 e dei servizi alla persona individuati nell’Allegato 24;
- Nei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, es.sabato e domenica, restano aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabaccai collocati al loro interno;
- I mercati all’aperto per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi.
- Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono continuare la propria attività con le seguenti modalità:
Consegna a domicilio consentita sempre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto | |
Asporto consentito fino alle 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze | |
Esercizi di somministrazione degli alimenti e bevande nelle aree di servizio e di rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aereoporti |
È esteso a tutti i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché a tutti gli esercizi commercialil’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 5).