La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità) ha introdotto la possibilità per i contribuenti debitori per imposte non pagate e decaduti, nei tre anni antecedenti il 18 ottobre 2015, di essere riammessi al pagamento rateale di quanto dovuto. Ora, anche se l’atto iniziale doveva essere eseguito entro il 31 maggio 2016, l’attivazione di questa facoltà è stata di notevole importanza, poiché precedentemente, la rateizzazione era preclusa al contribuente che non aveva pagato anche una sola rata del piano di pagamento redatto dall’agenzia. Per essere riammessi occorre che i contribuenti:

• abbiano definito, con uno specifico atto deflattivo del contenzioso, di pagare il dovuto, optando per il pagamento rateale. Questi atti possono essere solo quelli specificatamente indicati dalla legge: l’atto di adesione all’avviso di accertamento (art. 7 D. Lgs 218/1997); l’adesione al verbale di constatazione (art. 5 bis del D. Lgs 218/1997) e all’invito a comparire (art 5 del decreto citato) o qualora il contribuente abbia prestato acquiescenza all’accertamento (art. 15 del più volte indicato decreto);

• siano decaduti dal piano di rateizzazione, in quanto, dopo aver pagato correttamente la prima rata, ne hanno saltata almeno una delle successive. Questa situazione si ha quando il contribuente non ha versato le rate successive alla prima scadenza del piano, o non le ha versate neanche alla scadenza della successiva rata mediante il cosiddetto ravvedimento operoso.

L’ammissione alla rateizzazione viene limitata ai soli istituti sopra indicati. Oltre a queste condizioni (soggettive) ve ne sono altre (oggettive), richieste dal legislatore, che il contribuente deve soddisfare per poter essere riammesso alla rateizzazione, ovvero:

• la decadenza deve essersi verificata nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, nell’asse temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015. In altre parole, si deve essere verificato il mancato pagamento della rata alla sua scadenza ordinaria;

• la rateizzazione deve riguardare le sole imposte dirette (Irpef, addizionali Comunali e Regionali, Irap, Ires), mentre sono escluse da tale possibilità le eventuali rateizzazioni che avevano ad oggetto le imposte indirette (Iva, Imposta di Registro, ecc). Soddisfatti questi aspetti, gli importi richiesti saranno determinati a seconda che: • l’atto deflattivo abbia avuto come oggetto unicamente le imposte dirette, per cui il contribuente dovrà versare, per la riammissione, lo stesso importo il cui mancato pagamento ne ha causato la decadenza;

• il calcolo delle somme dovute a titolo di imposte, di interessi e di sanzioni a suo tempo non versate, al netto degli importi che, durante la precedente rateizzazione, siano stati versati;

• l’atto deflattivo abbia avuto come oggetto sia le imposte dirette che le indirette, per cui dovranno essere ricalcolate le rate, considerando solo gli importi dovuti a titolo di imposte dirette, sottraendo da essi quanto già versato precedentemente, scorporando dall’importo quella quota parte versata a titolo di imposte dirette;

• l’Ufficio competente, in sede di predisposizione del nuovo piano di rateizzazione, calcolerà gli interessi di rateizzazione dovuti su tali somme per il periodo intercorrente tra la data di scadenza e quella di effettuazione del pagamento.

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(Tratto da 50&Più, nr. 10 – Ottobre 2016, pag. 86 – Tutti i diritti riservati)